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EBLIDA Opinione rispetto alla direttiva per la armonizzazione su certi aspetti del diritto d'autore e diritti connessi nella Societa' dell'informazione
Commenti al testo della proposta modificata del 14 settembre 2000 approvata dal COREPER
Il testo della Posizione Comune rappresenta un miglioramento e pensiamo che il Consiglio ha deciso per un approccio piu' bilanciato, cosi' come incoraggiato dai trattati internazionali. Come nostra priorita' vorremmo sia mantenuto questo bilanciamento, che crediamo essenziale per permettere ai cittadini Europei di beneficiare dalle tecnologie digitali, e non esserne bloccati.
In particolare, appreziamo l'attenzione date alle biblioteche, archivi, musei, instituzioni culturali o con finalita' culturali, che servono il pubblico interesse, e sono centrali per creare una societa' dell'informazione aperta a tutti.
Ciononostante, abbiamo ancora qualche motivo di preoccupazione. Il valore di questi emendamenti e' in pericolo, essendo sopraffatto dai poteri dati ai detentori dei diritti rispetto alle misure di protezione tecniche in ambito digitale. Se l'Europa vuole competere in un mercato globale, la direttiva Europea non dovrebbe essere piu' restrittiva riguardo i trattati internazionali.
Se in futuro si presentasse la opportunita' di incorporare nuovi emendamenti al testo, EBLIDA richiede al Parlamento Europeo di:
Prevedere che certe eccezzioni non possano essere aggirate dai contratti, cosi' come nella direttiva banche dati, e di prevedere anche per gli utenti di servizi a richiesta, una protezione legale uguale a quella garantita per le misure tecniche. Altrimenti, le previsioni previste accuratamente per permettere ai cittadini di beneficiare delle eccezzioni previste nella lagge, verranno vanificate.
Da aggiungere al nuovo articolo 5.6
"Le clausole contrattuali contrarie alle eccezzioni o limitazioni previste dalle legislazioni nazionali, in accordo con gli articoli 5(2)(a), (2)(b), (2)(c), (2)(d), (2)(e), (3)(a), (3)(b), (3)(n), (3)(o) sono nulle."
Cancellare articolo 6.4, sottoparagrafo 4
portare maggiori eccezzioni in ambito digitale, in accordo a quanto stabilito dai trattati internazionali. Per esempio, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del WIPO Copyright Treaty (1996), gli stati Membri possono " in ambito digitale apportare ed estendere limitazioni ed eccezzioni che sono state gia' considerate accettabili sotto la Convenzione di Berna". L'emendamento riportato qui di seguito potrebbe facilitare questo
"uso in certi altri casi di minore importanza che non limiteranno la libera circolazione di beni e servizi nella Comunita', senza pregiudizio ad altre eccezzioni o limitazioni contenute in questo articolo."
Aggiungere come nuovo articolo 5.3 (p)
L'Aia, Ottobre 2000